Tre minuti con il Notaio: L'impresa Familiare Costituzione e informazione fiscale per i coniugi

30 luglio 2018

L'impresa familiare è disciplinata dall'articolo 5 del T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917) e dall'art. 230 bis del codice civile che regola i rapporti giuridici nati in seno a una impresa ogni qualvolta uno o più familiari dell'imprenditore presti la propria opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa.

 

All''impresa familiare possono partecipare il coniuge del titolare, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; dell'impresa, inoltre, possono far parte i figli adottivi e naturali.

 

La disciplina dell'impresa famigliare regolata dal diritto di famiglia può sintetizzarsi come segue:

 

  1. a) l'amministrazione e la rappresentanza legale dell'impresa competono al titolare;
  2. b) le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa;
  3. c) il familiare, oltre al diritto al mantenimento in conformità alla situazione familiare, avrà il diritto di partecipare, nel limite massimo del 49%, agli utili annuali dell'impresa familiare in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato nell'impresa, mentre al titolare rimarranno imputati i rimanenti utili in misura non inferiore al 51% degli stessi;
  4. d) al collaborante è riconosciuto il diritto alla partecipazione agli incrementi patrimoniali che l'impresa dovesse realizzare ed ai beni che verranno acquistati con gli utili non distribuiti;
  5. d) il diritto di partecipazione non è trasferibile a terzi ed è necessario l'unanime consenso dei partecipanti per effettuare il trasferimento a favore di altri familiari che siano in possesso dei requisiti per far parte dell'impresa e che intendano prestare la loro attività in modo continuativo e prevalente;
  6. e) la cessazione della prestazione di lavoro nell'impresa familiare per qualsiasi causa fa venir meno il diritto alla partecipazione del riparto dell'utile e dà esclusivamente luogo alla liquidazione del diritto di partecipazione, in denaro o in natura, sia in un'unica soluzione, che in più annualità

DISCIPLINA FISCALE E CONVENIENZA DELL’IMPRESA FAMILIARE

 

Rispetto alla disciplina civilistica quella fiscale richiede un ulteriore requisito al lavoro svolto dai familiari: la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere, oltre che continuativa, come previsto dall'art. 230-bis del codice civile, anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore e l'impresa familiare deve risultare da atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta di imputazione degli utili.

La convenienza dell'impresa familiare è legata alla possibilità di ripartire il reddito fra più soggetti; la ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell'IRPEF. Essa è particolarmente adatta all'esercizio di piccole aziende a conduzione familiare, in tutti i casi in cui il rischio di impresa o le modalità di esercizio dell'attività non inducano alla costituzione di una società.

IL RUOLO DEL NOTAIO IN CASO DI REGIME PATRIMONIALE

 

Nel settore del diritto familiare il ruolo del notaio può rivelarsi più utile di quanto si pensi: egli, infatti, ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di offrire una consulenza altamente qualificata, potendo proporre le soluzioni più idonee in materia di regime patrimoniale al fine di regolare i rapporti tra coniugi, consigliare la comunione o separazione dei beni, operare correttamente nei confronti dei figli o nei confronti di eventuali soggetti incapaci, evitando l'assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.

IMPRESA FAMILIARE E NOTAIO: UN APPROFONDIMENTO

 

Abbiamo visto poco sopra in cosa consiste un’impresa familiare e quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono. Questo tipo di impresa non solo tutela i familiari che collaborano ad essa nei confronti di chi è titolare dell’impresa stessa, ma è anche conveniente sul piano fiscaleConditio sine qua non perché questo avvenga, è che l’impresa familiare sia costituita davanti al Notaio: il ricorso a questo professionista non è dunque solo consigliato (come spesso suggeriamo) dal punto di vista della consulenza, ma diventa qui una necessità.
Vediamo innanzitutto chi può far parte dell’Impresa Familiare: il coniuge (anche tramite unione civile), ma anche zii, nipoti, nonni, bisnonni, fratelli, cognati, suoceri… insomma, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, dove per parenti – lo ricordiamo – sono intesi coloro che hanno legami di sangue con l’imprenditore e per affini coloro che entrano nella famiglia tramite matrimonio. Per quanto riguarda l’unione civile, invece, si devono considerare solo i parenti entro il terzo grado dell’imprenditore e non gli affini (cioè i parenti del congiunto civilmente): è possibile che intervenga in futuro una correttiva della legge per equiparare le due forme anche in questo campo, per cui è bene accertarsi sempre delle possibili modifiche in corso in caso in cui si voglia intraprendere qualsiasi azione di questo tipo.

La natura dell’Impresa Familiare rimane comunque individuale, cosicché, come per qualsiasi altra impresa di questo tipo, sarà l’imprenditore ad essere responsabile per qualsiasi impegno o obbligazione assunti e sarà dunque lui solo a prendere le decisioni che riguardano l’amministrazione della sua impresa. Per quanto invece l’amministrazione straordinaria (per quanto riguarda ad esempio come investire gli utili, quale direzione far prendere all’azienda, la cessazione dell’operatività dell’azienda stessa e altre questioni di questo tipo) saranno invece tutti i familiari partecipanti all’Impresa Familiare a prendere la decisione insieme. Come? Non è necessaria l’unanimità (cosa che, come facilmente comprensibile, porterebbe facilmente allo stallo nelle decisioni), ma una semplice maggioranza tramite una votazione per cui ogni persona vale un voto.

Nel 2016 sono stati riconosciuti dalla legge i diritti anche del convivente di fatto (anche se non in toto, in quanto non è prevista la sua partecipazione alle decisioni di amministrazione anche straordinaria): se non vi è un rapporto societario o di lavoro subordinato, il convivente di fatto può infatti, al pari degli altri componenti della famiglia, partecipare all’Impresa Familiare.
Un’ultima annotazione: per l’esistenza di un’Impresa Familiare non è necessario che vi sia uno specifico atto costitutivo, in quanto i diritti dei familiari nascono direttamente dal fatto che prestano lavoro all’interno di essa, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno specifici accordi tra di loro. Perché dunque rivolgersi al Notaio per redigere l’atto costitutivo dell’Impresa Familiare? Perché quest’ultimo è indispensabile per poter godere dei vantaggi fiscali collegati all’Impresa Familiare stessa.

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